CHI E’? COSA FA?
San.Arti. è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’artigianato costituito il 23 luglio 2012 dalle Parti Sociali (Confartigianato, CNA, Casartigiani, C.L.A.A.I, CGIL, CISCL, UIL) in attuazione dell’accordo interconfederale del 21 settembre 2010 e dei relativi CCNL.
Il Fondo dà il diritto ai propri iscritti di ricevere, tramite UniSalute, una copertura sanitaria che prevede l’erogazione di prestazioni a titolo gratuito o riduzioni su quelle specialistiche convenzionate.
Lo scopo del Fondo è fornire ai propri iscritti e agli aventi diritto, assistenza integrativa sanitaria e socio-sanitaria, secondo quanto prescritto dal Regolamento.
Le agevolazioni riguardano in particolare:
- VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE E PSICOTERAPIA
- ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E TICKETS DI PRONTO SOCCORSO
- DIAGNOSTICA DI IMMAGINE: RADIOLOGIA TRADIZIONALE
- ODONTOIATRIA
- MATERNITÀ
- TRATTAMENTI FISIOTERAPICI A SEGUITO DI INFORTUNIO O DI PATOLOGIA TEMPORANEAMENTE INVALIDANTE
- PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PARTICOLARI LA TUA PREVENZIONE
- RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA CON INTERVENTO CHIRURGICO
- GRAVE INABILITÀ DETERMINATA DA INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO SUL LAVORO O DA GRAVI MALATTIE
- MALATTIE CRONICHE PER NON AUTOSUFFICIENZE SERVIZIO MONITOR SALUTE
- SINDROME METABOLICA
CHI PUO’ ADERIRE A SANARTI?
Possono aderire al Fondo le imprese che applicano i seguenti CCNL dell’artigianato:
- – CCNL dell’Area Meccanica, Installazione di impianti, Orafi, Argentieri ed affini, Odontotecnici;
- – CCNL dell’Area Chimica – Ceramica;
- – CCNL dell’Area Legno – Lapidei;
- – CCNL Alimentare e della Panificazione;
- – CCNL Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere;
- – CCNL dell’Area Comunicazione;
- – CCNL dell’Area Tessile – Moda.
Per aderire al Fondo l’azienda deve registrarsi e procedere al versamento mensile della quota, interamente a suo carico, pari a 10,42€ a dipendente.*
*Il datore di lavoro potrà versare il contributo per tutti i propri lavoratori dipendenti aventi un contratto a tempo indeterminato, assunti a tempo determinato con contratto di durata pari o superiore a 12 mesi e apprendisti. Ovviamente se un lavoratore avesse un contratto determinato inferiore a 12 mesi, l’adesione al fondo non è obbligatoria.
Per quanto concerne invece i lavoratori con contratto a chiamata e a domicilio, il contributo va versato per tutto il periodo di effettivo lavoro e in questo arco di tempo è possibile comunicare il nominativo tramite il modello UNIEMENS (unico sistema di inoltro delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti) all’INPS.
Si procede con l’erogazione tramite il modello UNIEMENS anche in caso di malattia, maternità o sospensione dell’attività (es. cassa integrazione).
COME EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE?
In base alla struttura nella quale si vuole effettuare la prenotazione si devono seguire due distinte modalità di prenotazione:
A) NELLE STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (SSN)
Si può prenotare in completa autonomia, tramite il CUP, con il Servizio Sanitario Nazionale e richiedere successivamente il rimborso integrale del ticket scaricando dal sito www.sanarti.it il “Modulo per la richiesta di rimborso”. Quindi il Modulo dovrà essere compilato ed inviato, tramite posta all’indirizzo UniSalute S.p.A. Rimborsi Clienti – c/o CMP BO – Via Zanardi 30 – 40131 Bologna BO, avendo cura di allegare le fotocopie dei documenti sopracitati (impegnativa e ticket).
Viene data anche la possibilità di inviare la documentazione in formato elettronico entrando in “Servizi UniSalute” all’interno dell’Area Riservata;
B) NELLE STRUTTURE CONVENZIONATE
Presso le strutture convenzionate con il Fondo sarà possibile effettuare la prenotazione attraverso il Numero Verde (800 009 603) oppure online entrando nell’Area Riservata del sito www.sanarti.it tenendo con se l’impegnativa del medico curante. Non è possibile prenotare personalmente in una struttura anche se convenzionata poiché, in questo modo, si verrà riconosciuti come aderenti al Fondo.
PERCHE’ CONVIENE SCEGLIERE SANARTI?
Il datore di lavoro che decide di non aderire al Fondo SAN.ARTI., ha l’obbligo di erogare a ciascun dipendente un importo indicativo di 25€ lordi mensili per tredici mensilità, indicandolo in busta paga sotto la voce “Elemento Aggiuntivo della Retribuzione”.
E’ importante sapere che le prestazioni erogate da SAN.ARTI. rappresentano un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori e pertanto l’azienda che omette il versamento al Fondo è comunque responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita diritto delle relative prestazioni sanitarie.
Come si evince dalla tabella è molto più conveniente aderire al Fondo piuttosto che rischiare di trovarsi a pagare cifre ingenti.